Con la legge 104 art. 3 comma 3 (handicap grave) spettano 3 giorni di permesso al mese retribuiti al 100% e il congedo straordinario fino a 2 anni; il comma 1 (handicap non grave) dà solo agevolazioni fiscali e sanitarie. Dal 2026 la legge 106/2025 aggiunge 10 ore di permesso per malattie oncologiche e croniche.
Legge 104 art. 3 comma 1 e comma 3: la differenza
| Riconoscimento | Cosa significa | Permessi retribuiti e congedo |
| Art. 3, comma 1 | handicap non grave | No: danno diritto ad alcune agevolazioni fiscali e sanitarie, non ai permessi di lavoro |
| Art. 3, comma 3 | handicap in situazione di gravità | Sì: permessi di 3 giorni al mese e congedo straordinario fino a 2 anni |
La percentuale di invalidità civile è una valutazione diversa: si può avere un'invalidità senza la legge 104 e viceversa, e i due riconoscimenti danno diritto a prestazioni diverse.
Congedo straordinario e novità 2026
Il familiare che assiste una persona con handicap grave può chiedere un congedo straordinario fino a 2 anni nell'arco della vita
lavorativa, anche frazionato, con un'indennità pari all'ultima retribuzione entro un tetto annuo rivalutato ogni anno dall'INPS.
Dal 1° gennaio 2026, con la legge 106/2025, i lavoratori con malattie oncologiche o con malattie croniche o invalidanti
e invalidità di almeno il 74% hanno anche 10 ore annue di permesso retribuito in più per visite, esami e cure (solo a ore intere,
con contributi figurativi) e possono chiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto.