Stipendio lordo non percepito
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Quando si può chiedere l'aspettativa, quanto dura, se è retribuita e cosa succede a contributi, TFR e ferie, con il calcolatore del costo.
L'aspettativa per gravi motivi familiari dura fino a 2 anni in tutta la vita lavorativa ed è non retribuita, senza contributi (che si possono riscattare); dal 2025 per le malattie oncologiche e croniche si arriva a 24 mesi. Nei mesi di aspettativa non matura il TFR. Calcola quanto perdi →
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L'aspettativa è un periodo in cui il lavoratore resta a casa conservando il posto di lavoro. Di regola è non retribuita: durante l'aspettativa non si prende lo stipendio e spesso non si versano contributi.
| Tipo di aspettativa | Durata | Retribuzione e contributi |
|---|---|---|
| Gravi motivi familiari (legge 53/2000) | fino a 2 anni in tutta la vita lavorativa, anche frazionati | non retribuita; niente contributi, ma si possono riscattare o versare come volontari |
| Malattie oncologiche, invalidanti o croniche (legge 106/2025) | fino a 24 mesi | non retribuita, senza contributi, con possibilità di riscatto; al rientro priorità per il lavoro agile |
| Cariche elettive e sindacali (Statuto dei lavoratori, art. 31) | per tutto il mandato | non retribuita; su richiesta valida per la pensione con contributi figurativi |
| Motivi personali o di studio | secondo il CCNL | di regola non retribuita: dipende dal contratto collettivo |
| Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (D.Lgs. 151/2001, art. 42) | fino a 2 anni | retribuito entro un tetto annuo, con contributi figurativi; non matura ferie, tredicesima e TFR |
La legge 53/2000 (art. 4) consente di chiedere un congedo fino a 2 anni, continuativo o frazionato, per gravi motivi familiari, per esempio la malattia o l'assistenza di un familiare. Il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere altri lavori. Il periodo non conta per l'anzianità né per la pensione, ma si può riscattare o coprire con il versamento di contributi calcolati come i contributi volontari.
Il datore di lavoro deve rispondere entro 10 giorni; l'eventuale rifiuto va motivato e il lavoratore può chiedere un riesame entro 20 giorni. Per l'assistenza a un familiare con disabilità grave c'è anche il congedo straordinario retribuito della legge 104.
Per gravi motivi familiari fino a 2 anni in tutta la vita lavorativa (legge 53/2000); per malattie oncologiche, invalidanti o croniche fino a 24 mesi (legge 106/2025); per motivi personali dipende dal CCNL.
No: il periodo di aspettativa per gravi motivi familiari non conta per la pensione, ma si può riscattare o coprire con versamenti calcolati come i contributi volontari. Per le cariche elettive e sindacali, su richiesta, sono accreditati i contributi figurativi.
Per i gravi motivi familiari deve rispondere entro 10 giorni e motivare l'eventuale rifiuto; il lavoratore può chiedere il riesame entro 20 giorni.
No: il TFR matura solo durante le assenze per malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione, non nell'aspettativa non retribuita.
Nell'aspettativa per gravi motivi familiari no: la legge vieta di svolgere qualsiasi attività lavorativa.