Netto annuo stimato
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Quanto resta netto con la partita IVA forfettaria: coefficiente di redditività, contributi INPS e imposta sostitutiva al 15% (5% nei primi cinque anni).
Nel regime forfettario non si deducono i costi effettivi: il reddito si ottiene moltiplicando i ricavi o compensi incassati per il coefficiente di redditività dell'attività (40% per il commercio, 78% per le attività professionali, 67% per le altre attività, 86% per costruzioni e attività immobiliari).
Dal reddito così ottenuto si deducono i contributi previdenziali versati e sul resto si applica l'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di una nuova attività. L'imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS l'aliquota 2026 è del 26,07% (circolare INPS n. 8/2026). Artigiani e commercianti versano invece contributi fissi sul minimale più una quota sul reddito eccedente, e possono chiedere la riduzione contributiva del 35% riservata ai forfettari: in quel caso inserisci nel calcolatore l'aliquota che ti riguarda.
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Esempi per un professionista iscritto alla Gestione Separata, senza costi reali dell'attività e con contributi dell'anno interamente dedotti.
Per il confronto con la Partita IVA in regime ordinario, vedi la pagina del calcolo P.IVA ordinario.
Nel forfettario l'imposta sostitutiva si paga con saldo e acconti come l'IRPEF: dal secondo anno, se l'imposta dell'anno prima supera 52 €, l'acconto è pari al 100% di quella imposta, in due rate del 50% ciascuna (30 giugno e 30 novembre), perché ai forfettari si applica la stessa ripartizione dei soggetti ISA. Il secondo anno è il più pesante: a giugno si pagano insieme il saldo del primo anno e il primo acconto. Un modo prudente è mettere da parte ogni mese la percentuale di tasse e contributi che vedi nel calcolatore.
Artigiani e commercianti in regime forfettario possono chiedere una riduzione del 35% dei contributi INPS (legge 190/2014, comma 77). I ricavi oltre 85.000 € fanno uscire dal regime dall'anno successivo; oltre 100.000 € l'uscita è immediata, con l'IVA dovuta già dalla fattura che supera il limite.
Con 100.000 € di compensi e coefficiente 78%: reddito 78.000 €, contributi Gestione Separata 26,07% 20.335 €, imposta 15% 8.650 €, netto circa 71.016 €. Attenzione ai limiti: con ricavi tra 85.000 € e 100.000 € si esce dal forfettario dall'anno successivo; oltre 100.000 € l'uscita è immediata, dall'anno stesso.
Si parte dai ricavi incassati, si applica il coefficiente di redditività, si deducono i contributi previdenziali e sul resto si paga l'imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività). Non si pagano IRPEF ordinaria, addizionali né IRAP.
L'imposta sostitutiva è del 15% per i contribuenti ordinari e del 5% per i nuovi contribuenti nei primi 5 anni. Non si paga IRPEF ordinaria, né addizionali regionali o comunali.
Chi ha sia un lavoro dipendente sia una partita IVA forfettaria versa due contributi distinti: circa il 9,19% trattenuto in busta paga e i contributi sulla partita IVA (26,07% se in Gestione Separata, 24% se già iscritto a un'altra previdenza obbligatoria come quella da dipendente). Stima il dipendente su calcolo dipendente e il forfettario qui sopra — non sono cumulati in un unico calcolo.
Per molti contribuenti con ricavi fino a 85.000 € sì. L'imposta flat al 15% è generalmente inferiore all'IRPEF marginale che si pagherebbe in regime ordinario. La convenienza dipende dal coefficiente di redditività e dai costi effettivi dell'attività.
40% per commercio all'ingrosso e al dettaglio, alloggio e ristorazione, industrie alimentari e ambulanti di prodotti alimentari; 54% per gli altri ambulanti; 62% per gli intermediari del commercio; 78% per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione e servizi finanziari; 86% per costruzioni e attività immobiliari; 67% per tutte le altre attività.
Sì, ma per il 2026 il regime forfettario non è accessibile se nell'anno precedente i redditi da lavoro dipendente hanno superato 35.000 €, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato nell'anno precedente a quello di adesione.
Non c'è un periodo di attesa obbligatorio: il rientro dipende da quando torni a rispettare tutti i requisiti. Se, ad esempio, superi il limite nel 2026 (restando sotto i 100.000 €) e nel 2027 i ricavi tornano sotto la soglia, puoi rientrare nel forfettario dal 1° gennaio 2028 (l'anno successivo a quello in cui la causa di esclusione viene meno).
Dipende. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 DPR 633/72), se regolarmente documentate (fatture intestate al cliente) e indicate in fattura con voce separata con la dicitura "spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72", non concorrono al reddito né al limite dei ricavi (85.000/100.000 €) e non scontano l'imposta sostitutiva. I rimborsi spese forfettari (non documentati puntualmente) invece concorrono sempre al reddito imponibile come qualsiasi altro compenso.