Ferie maturate
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Quante ferie maturi ogni mese, quando vanno godute, quando si pagano quelle non godute e quali permessi retribuiti spettano per lutto, matrimonio e famiglia.
Per legge spettano almeno 4 settimane di ferie l'anno (20 giorni con la settimana corta), che maturano a dodicesimi. Nel commercio sono 26 giorni più 56 o 72 ore di ROL; per un lutto in famiglia spettano 3 giorni di permesso retribuito. Calcola le tue ferie →
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Il decreto legislativo 66/2003 (art. 10) garantisce a ogni lavoratore dipendente almeno 4 settimane di ferie retribuite all'anno, cioè 20 giorni lavorativi con la settimana corta o 24 con la settimana di 6 giorni. I contratti collettivi possono prevederne di più.
Le ferie maturano a dodicesimi: con 26 giorni annui sono circa 2,17 giorni al mese, con 20 giorni circa 1,67.
Le festività nazionali 2026 sono 13 (più il santo patrono del proprio comune). Dal 2026 il 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, è festa nazionale (legge 151/2025); nel 2026 cade di domenica.
| Data | Giorno | Festività |
|---|---|---|
| 1 gennaio | giovedì | Capodanno |
| 6 gennaio | martedì | Epifania |
| 5 aprile | domenica | Pasqua |
| 6 aprile | lunedì | Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) |
| 25 aprile | sabato | Festa della Liberazione |
| 1 maggio | venerdì | Festa del Lavoro |
| 2 giugno | martedì | Festa della Repubblica |
| 15 agosto | sabato | Assunzione (Ferragosto) |
| 4 ottobre | domenica | San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia (festivo dal 2026) |
| 1 novembre | domenica | Ognissanti |
| 8 dicembre | martedì | Immacolata Concezione |
| 25 dicembre | venerdì | Natale |
| 26 dicembre | sabato | Santo Stefano |
Se una festività cade di domenica, la legge (L. 260/1949 e L. 90/1954) riconosce ai lavoratori pagati a ore una giornata di retribuzione in più; per chi ha lo stipendio mensile la legge la prevede espressamente per le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, mentre per le altre conta il contratto collettivo. Nel 2026 cadono di domenica il 4 ottobre e il 1° novembre.
| Contratto | Ferie all'anno | Permessi retribuiti (ROL ed ex festività) |
|---|---|---|
| Commercio e terziario (Confcommercio) | 26 giorni lavorativi (settimana sempre contata su 6 giorni) | 56 ore di ROL fino a 15 dipendenti, 72 ore oltre i 15, più i permessi per le 4 festività soppresse |
| Metalmeccanici industria | 4 settimane; +1 giorno oltre 10 anni di anzianità, +1 settimana oltre 18 anni | 104 ore (72 di ex riduzione d'orario + 32 di ex festività); 124 nel siderurgico |
| Minimo di legge (D.Lgs. 66/2003) | 4 settimane: 20 giorni con la settimana corta, 24 con 6 giorni | non previsti dalla legge: li fissa il CCNL |
Nel commercio i ROL spettano per intero ai dipendenti assunti prima del 26 febbraio 2011; per chi è stato assunto dopo sono il 50% dopo 2 anni di servizio e il 100% dopo 4 anni (i permessi per le festività soppresse spettano comunque). Le ore non godute vengono pagate oppure possono essere usate entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Per i metalmeccanici tutti i dettagli sono nella pagina CCNL metalmeccanici: ferie e permessi.
Le ferie non godute si pagano con l'indennità sostitutiva solo alla fine del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto). L'indennità è reddito di lavoro dipendente e su di essa si pagano i contributi. Nel commercio si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile e moltiplicando per i giorni residui.
Per i contributi conta anche il tempo: secondo l'INPS le ferie non godute diventano soggette a contribuzione allo scadere del 18° mese dopo l'anno di maturazione, anche se non sono ancora state pagate; alla fine del rapporto si versa solo l'eventuale differenza.
Se ti ammali durante le ferie, la malattia le sospende, salvo che il datore di lavoro dimostri che è compatibile con il riposo: vedi malattia 2026.
La legge 53/2000 (art. 4) dà 3 giorni lavorativi di permesso retribuito all'anno per il decesso o la grave infermità documentata di:
I giorni vanno usati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento della grave infermità; i giorni non lavorativi non si contano. Suoceri e cognati sono affini, non parenti: il permesso spetta per loro solo se fanno parte della famiglia anagrafica del lavoratore o se lo prevede il contratto collettivo.
Oggi il congedo matrimoniale non è più previsto da una legge generale (il vecchio regio decreto del 1937 è stato abrogato nel 2010): lo regolano i contratti collettivi. Nel commercio sono 15 giorni di calendario pagati dal datore di lavoro.
Per gli operai dell'industria e dell'artigianato l'INPS paga invece un assegno per congedo matrimoniale: 8 giorni consecutivi di assenza, pagati come 7 giorni di retribuzione e anticipati dal datore di lavoro in busta paga.
Almeno 4 settimane all'anno (D.Lgs. 66/2003): 20 giorni lavorativi con la settimana corta, 24 con la settimana di 6 giorni. Il CCNL può prevederne di più, per esempio 26 giorni nel commercio.
Un dodicesimo delle ferie annue: con 26 giorni circa 2,17 giorni al mese, con 20 giorni circa 1,67.
Solo alla fine del rapporto di lavoro, con l'indennità sostitutiva. Durante il rapporto le 4 settimane minime non si possono pagare al posto del riposo.
Almeno 2 settimane nell'anno di maturazione e le altre 2 entro i 18 mesi successivi, salvo diversa previsione del contratto collettivo.
Sono permessi retribuiti a ore previsti dal CCNL per la riduzione dell'orario di lavoro. Nel commercio sono 56 ore l'anno fino a 15 dipendenti e 72 oltre i 15; nei metalmeccanici i permessi annui sono 104 ore in tutto.
Per legge no, perché i suoceri sono affini e non parenti: il permesso di 3 giorni spetta solo se il suocero faceva parte della famiglia anagrafica del lavoratore o se lo prevede il contratto collettivo.
3 giorni lavorativi all'anno per la morte o la grave infermità di coniuge, parente entro il secondo grado o convivente, da usare entro 7 giorni.
Capodanno (1/1), Epifania (6/1), Pasquetta (6/4), Liberazione (25/4), Festa del Lavoro (1/5), Festa della Repubblica (2/6), Ferragosto (15/8), San Francesco (4/10, festivo dal 2026), Ognissanti (1/11), Immacolata (8/12), Natale (25/12) e Santo Stefano (26/12), oltre a Pasqua e al patrono locale.
Sì: dal 2026 il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, è festività nazionale per la legge 151/2025. Nel 2026 cade di domenica.
Lo decide il CCNL: nel commercio 15 giorni di calendario pagati dall'azienda. Gli operai dell'industria e dell'artigianato ricevono dall'INPS un assegno pari a 7 giorni di retribuzione.