Come si danno le dimissioni nel 2026?
Solo online, con la procedura telematica del Ministero del Lavoro: accedi con SPID, CIE o CNS oppure tramite patronato, sindacato o consulente del lavoro. Le dimissioni in altre forme non sono valide.
Come si danno le dimissioni online, quanto dura il preavviso, cosa succede se non lo rispetti e quando spetta la NASpI.
Le dimissioni si danno solo online, con la procedura del Ministero del Lavoro (SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato), e si possono revocare entro 7 giorni. Il preavviso dipende dal CCNL; con le dimissioni volontarie la NASpI non spetta, salvo giusta causa.
Le dimissioni date in forme diverse non sono valide. Hai 7 giorni per revocarle con la stessa procedura.
La durata del preavviso la stabilisce il contratto collettivo in base a livello e anzianità. Se non lo rispetti, il datore di lavoro può trattenere dall'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione dei giorni mancanti. Due esempi:
| Contratto | Preavviso per le dimissioni |
|---|---|
| CCNL Commercio (Confcommercio) | in giorni di calendario secondo livello e anzianità: 4° e 5° livello 15, 20 o 30 giorni; Quadri e 1° livello 45, 60 o 90 giorni (fino a 5 anni, 5-10 anni, oltre 10 anni) |
| CCNL Metalmeccanico Industria | da 10 giorni a 4 mesi secondo area professionale e anzianità |
Dettagli nelle pagine CCNL Commercio e CCNL Metalmeccanico. Le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso.
Alla fine del rapporto ricevi comunque l'ultima busta paga, i ratei di tredicesima, le ferie non godute e il TFR.
Solo online, con la procedura telematica del Ministero del Lavoro: accedi con SPID, CIE o CNS oppure tramite patronato, sindacato o consulente del lavoro. Le dimissioni in altre forme non sono valide.
Sì, entro 7 giorni dall'invio, con la stessa procedura telematica.
Lo stabilisce il tuo CCNL in base a livello e anzianità. Nel CCNL Commercio si va da 10 a 90 giorni di calendario (per esempio 15 giorni al 4° e 5° livello fino a 5 anni di servizio); nel CCNL Metalmeccanico da 10 giorni a 4 mesi.
Il datore di lavoro può trattenere dall'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione dei giorni non lavorati.
No, salvo le dimissioni per giusta causa. L'assenza ingiustificata oltre 15 giorni o il termine del CCNL può valere come dimissioni per fatti concludenti, anche queste senza NASpI.
L'ultima busta paga, i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati, le ferie e i permessi non goduti e il TFR.