Periodo di prova massimo
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Le regole del periodo di prova per contratti a tempo indeterminato e a termine, cosa succede se ci si ammala e quanto dura nei principali contratti.
Il periodo di prova dura al massimo 6 mesi e deve essere scritto nel contratto. Nei contratti a termine dal 2025 vale 1 giorno di lavoro ogni 15 di calendario, da 2 a 15 giorni (fino a 6 mesi) o a 30 giorni (fino a 12 mesi). Durante la prova si può recedere senza preavviso. Calcola il tuo →
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Per i contratti a termine iniziati dal 12 gennaio 2025 la legge 203/2024 fissa la durata: 1 giorno di lavoro effettivo ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi. Secondo il Ministero del Lavoro (circolare 6/2025) questi limiti non si possono superare nemmeno con il contratto collettivo, che può solo prevedere una prova più breve. Se il contratto viene rinnovato per le stesse mansioni, non si fa una nuova prova.
Commercio (Confcommercio), art. 124 del testo unico 2026:
| Livello (CCNL commercio) | Durata massima della prova |
|---|---|
| Quadri e 1° livello | 6 mesi di calendario |
| 2° e 3° livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 4° e 5° livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 6° e 7° livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
Metalmeccanici industria:
| Livello (CCNL metalmeccanici) | Prova | Prova ridotta* |
|---|---|---|
| D1, D2, C1 | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| C2, C3, B1 | 3 mesi | 2 mesi |
| B2, B3, A1 | 6 mesi | 3 mesi |
* La prova ridotta vale per chi ha già svolto per almeno 2 anni le stesse mansioni in altre aziende o ha concluso un apprendistato nello stesso profilo. Nel commercio, in caso di contratti a termine successivi per le stesse mansioni, la prova non si ripete.
Tutte le regole su durata, proroghe e rinnovi sono nella pagina sul contratto a tempo determinato 2026.
6 mesi per legge, salvo durate più brevi fissate dal contratto collettivo: per esempio nel commercio 60 giorni di lavoro effettivo al 4° e 5° livello.
1 giorno di lavoro effettivo ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni fino a 6 mesi di contratto e di 30 giorni tra 6 e 12 mesi.
Sì, sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere senza preavviso e senza indennità, purché la prova sia prevista per iscritto.
Sì: malattia, infortunio e congedo obbligatorio di maternità o paternità prolungano la prova per la durata dell'assenza.
6 mesi di calendario per quadri e 1° livello, 60 giorni di lavoro effettivo dal 2° al 5° livello, 45 giorni per 6° e 7° livello.