Indennità di disponibilità minima al mese
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Requisiti di età e di settore, limite delle 400 giornate, indennità di disponibilità, comunicazione delle chiamate e NASpI.
Il contratto a chiamata si può fare sempre con under 24 e over 55, negli altri casi solo se lo prevede il CCNL o per le attività della tabella ministeriale. Il limite è di 400 giornate in 3 anni con lo stesso datore (non nel turismo); con l'obbligo di risposta spetta un'indennità di almeno il 20% della retribuzione. Calcola indennità e giornate →
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Con il lavoro intermittente, detto anche contratto a chiamata o job on call, il lavoratore si mette a disposizione dell'azienda, che lo chiama quando ne ha bisogno (D.Lgs. 81/2015, artt. 13-18). Si paga solo il lavoro effettivamente svolto, con la stessa retribuzione oraria dei colleghi di pari livello, in proporzione.
Prima di ogni chiamata, o di un ciclo di chiamate fino a 30 giorni, l'azienda deve comunicarne la durata agli uffici territoriali del lavoro per via telematica (la legge cita SMS e posta elettronica): senza la comunicazione rischia una sanzione da 400 a 2.400 € per ogni lavoratore.
Con lo stesso datore di lavoro il contratto a chiamata è ammesso per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo in 3 anni solari, tranne nel turismo, nei pubblici esercizi e nello spettacolo: oltre, il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato.
Se il contratto ti obbliga a rispondere alle chiamate, nei periodi di attesa spetta l'indennità di disponibilità: almeno il 20% della retribuzione prevista dal CCNL. È soggetta a contributi ma non conta per TFR e tredicesima. Senza giustificato motivo, il rifiuto di rispondere può costare il licenziamento.
Sempre i giovani sotto i 24 anni e chi ha più di 55 anni; negli altri casi solo per le esigenze previste dal CCNL o per le attività discontinue della tabella ministeriale, come molte mansioni di alberghi e pubblici esercizi.
Al massimo 400 giornate di lavoro effettivo in 3 anni solari con lo stesso datore di lavoro, tranne nel turismo, nei pubblici esercizi e nello spettacolo.
Almeno il 20% della retribuzione prevista dal CCNL; spetta solo se il contratto obbliga a rispondere alle chiamate.
Alla fine del contratto sì, con i requisiti ordinari. Tra una chiamata e l'altra, senza obbligo di risposta, non si può chiedere la NASpI; chi la prendeva già la vede sospesa solo nei giorni lavorati.
Sì, in proporzione al lavoro effettivamente svolto; l'indennità di disponibilità invece non conta per TFR e tredicesima.